Si ricorda che, ai sensi del C.U. n. 837 “Contributi a carico delle Società non professionistiche”, il prossimo 23.05.2024 scade la “SESTA RATA” per la stagione 2023/2024 il cui importo è consultabile alla sezione “pagamenti” della scheda contabile di ogni Società.
COMPOSIZIONE RATA
L’importo della SESTA RATA è determinato da:
– il saldo dei movimenti registrati nella scheda contabile Nazionale nella sezione “altri movimenti” alla data alla data di emissione della SESTA rata;
– il nuovo saldo dei movimenti registrati nella scheda contabile Nazionale nella sezione “NAS” alla data alla data di emissione della SESTA rata;
– gli eventuali saldi a debito risultanti dai rapporti contabili con i Comitati Regionali.
La SESTA RATA, come sopra calcolata, non verrà emessa qualora gli importi presenteranno un debito uguale o inferiore alle soglie relative al Campionato di riferimento definite dalla tabella 4 (Soglie per emissione sesta rata).
NOTA BENE:
A norma di CU 837, paragrafo 1.12.2, a partire da questa stagione sportiva, il mancato o ritardato pagamento della sesta rata da parte di una società che sta partecipando ad una fase ad eliminazione diretta, determina quanto segue:
In ragione di assicurare la regolarità dell’attività sportiva, nel caso di mancato o parziale versamento della sesta Rata entro e non oltre il 23 maggio 2024 (tabella 1 – Scadenze rate campionati regionali) da parte di una Società che sta partecipando, nel massimo campionato regionale cui sta prendendo parte, ad una eventuale fase di play off o play out o in ogni caso ad una fase ad eliminazione diretta, viene assegnato il termine del 28 maggio 2024 per provvedere al pagamento.
Pertanto, le procedure standard richiamate al paragrafo 1.6 ed al paragrafo 1.12 non hanno validità.
La Società che dovesse provvedere al pagamento richiesto entro e non oltre il 28 maggio 2024 riceverà una sanzione economica in base ai massimali presenti nel Regolamento di Giustizia previsti per ciascun campionato (tabella A – Regolamento di Giustizia, riportata di seguito per praticità come tabella 5 – Sanzioni per ritardato pagamento rate). La Società che dovesse provvedere parzialmente o che non dovesse provvedere al pagamento riceverà una sanzione economica in base ai massimali presenti nel Regolamento di Giustizia previsti per ciascun campionato (tabella A – regolamento di Giustizia, riportata di seguito per praticità come tabella 5 – Sanzioni per ritardato pagamento rate) e sarà immediatamente deferita agli Organi giudicanti regionali per i provvedimenti disciplinari di competenza (esclusione dal massimo campionato disputato e ulteriori provvedimenti) e applicazione di quanto previsto all’articolo 16, comma 4 R.E. Gare.
Fip Toscana